La Posta Elettronica Certificata: prossima la
scadenza.
L'e-mail (acronimo
di Electronic Mail) è ormai lo strumento di
comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di
comunicazioni. La posta elettronica è un mezzo di comunicazione in
forma scritta via Internet. Il suo principale
vantaggio è l'immediatezza, ma non solo: l'invio di messaggi non ha nessun costo aggiuntivo e
nessun limite quantitativo.
I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di
file.
La Posta Elettronica
Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante
l'invio e la consegna di documenti informatici.
"Certificare"
l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei
documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio
gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta
spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo,
quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la
ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione
temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca
le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata
per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo
stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. (fonte: CNIPA)
La PEC
sostituisce tutta la corrispondenza legale (raccomandate con ricevuta di
ritorno e fax). I risparmi sono rilevanti: eliminazione della carta,
nessun onere postale di spedizione, nessuna coda agli sportelli postali,
spedizione dallo Studio o da casa via computer.
Scadenza
obbligo attivazione PEC: 28 Novembre 2009. Per tale data la PEC dovrà essere già attiva e dovrà essere già
stata comunicata all'Ordine di appartenenza
La posta elettronica certificata diventa obbligatoria per le imprese, per
la pubblica amministrazione e per i professionisti, che devono comunicare a
Ordini o collegi il proprio indirizzo. Ordini e collegi pubblicano un elenco
riservato consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni. Nei rapporti tra
imprese, professionisti o PA, l’utilizzo della PEC
sarà automatico anche senza la preventiva accettazione del destinatario.
La consultazione telematica dei singoli indirizzi nei registri delle
imprese e negli Albi dei professionisti è libera e gratuita. La consultazione
degli elenchi è invece possibile solo per le pubbliche amministrazioni in
relazione agli adempi-menti amministrativi di loro competenza. (fonte: Il Sole 24 Ore
del 29 Gennaio 2009)
Riferimenti
Normativi della PEC:
1) Estratto D.L.29/11/2008,n.185. (Decreto Anticrisi)
…………….
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di
iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma
societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro
delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le
sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai
diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco
consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un
elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47,
commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al
comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata,
senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad
accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
Estratto Legge 2/2009
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute
ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta
elettronica basato su tecnologie che certifichino data
e ora dell’invio e del-la ricezione delle comunicazioni e l’integrità del
contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità
con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma
societaria alla medesi-ma data di entrata in vigore, comunicano al registro
delle imprese l’indirizzo di posta elet-tronica certificata. L’iscrizione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le
sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai
diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti
con legge dello Stato comunicano ai ri-spettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del
pre-sente decreto, Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,
consultabile in via te-lematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,
i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma
3 lettera a), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al de-creto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, istituiscono una
casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al
comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla
pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle
risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1e 2,
del Codice dell’amministrazione digi-tale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del
presente articolo, che abbiano provveduto agli
adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al
comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponi-bilità
ad accettarne l’utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta
elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi
costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri.
L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni
per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
La
nostra Federazione ha in corso consultazioni per
eventuali offerte cumulative da sottoporre agli iscritti, ma il nostro Ordine
Provinciale, come già fatto da altri (vedi quello di Latina), non è orientato a
fornire le caselle di Pec ai propri iscritti e questo per una serie di
considerazioni pratiche.
Infatti:
-)
permane in carico all'Ente, titolare giuridico della PEC,
ogni eventuale responsabilità sull'utilizzo della stessa;
-)
per la PEC non esiste il sistema della portabilità
come per la telefonia, e questo fatto impegna l'Ordine a valutare con estrema
attenzione la scelta di acquistare ed assegnare una PEC ad un proprio iscritto
che, in caso di modifica della stessa, potrebbe trovarsi in difficoltà nella
gestione del proprio "domicilio telematico"
che, nella legislazione vigente, assume valenza giuridica analoga a quello
fisico;
-)
non è prevedibile il costo dei rinnovi della Pec successivi alla valenza del
contratto eventualmente sottoscritto dall’Ordine.
Come attivare una casella di posta
certificata?
Molti dei Providers di internet si stanno promuovendo come fornitori di PEC. Potete farlo anche Online consultando i siti della Posta Certificata.
Ultime Novità (del 05/07/2010):
L'Ordine di Catania si è fatto promotore di cercare una convenzione vantaggiosa per i propri iscritti e a fine maggio ha deliberato di accettare l'offerta di Post@com che consente la creazione di un dominio Provinciale cui saranno agganciate le caselle di posta degli iscritti che vorranno acquistare, a proprie spese, una casella di posta certificata. Il miglior prezzo ottenuto è di 5,90 euro + Iva, mantenuto bloccato per 3 anni consecutivi dall'attivazione del dominio. Siamo in attesa di ricevere da Post@comle istruzioni per l'acquisto e l'attivazione delle caselle. Sarà nostra cura darne ampia e pronta informazione.
Giovanni
Benedetto