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In base agli articoli 43 e 46 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n°
445), le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
non possono chiedere ai cittadini:I certificati in tutti i
casi in cui si può fare l’autocertificazione;I documenti
che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque
sono in loro possesso.Invece di chiedere i certificati al
cittadino, le amministrazioni devono accettare
l’autocertificazione o acquisire d’ufficio le informazioni
necessarie, facendosi indicare dal cittadino interessato
gli elementi indispensabili al loro reperimento (es. per
la Laurea indicazione dell’Ateneo e l’anno di
conseguimento del Diploma).Le amministrazioni NON possono
più richiedere i certificati relativi a:- data e luogo di
nascita;- residenza;- cittadinanza;- godimento dei diritti
civili;- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;- stato di famiglia;- esistenza in vita;- nascita
del figlio, morte del coniuge, del genitore del figlio,
ecc.;- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;- appartenenza a Ordini Professionali;-
titolo di studio, esami sostenuti;- qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione,
abilitazione, formazione, aggiornamento, e qualificazione
tecnica;- reddito, situazione economica;- assolvimento di
obblighi contributivi;- codice fiscale, partita IVA e
tutti i dati presenti nell’archivio dell’anagrafe
tributaria;- stato di disoccupazione;- qualità di
pensionato e categoria della pensione;- qualità di
studente;- qualità di legale rappresentante, di tutore, di
curatore o simili;- iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;- assolvimento degli
obblighi militari;- di non aver riportato condanne penali
e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale;- non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;- vivere a carico,- tutti
i dati contenuti nei registri di stato civile;- non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non
aver presentato domanda di concordato. Consulta il sito
del Ministero della Funzione Pubblica
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