Il Medico e la Certificazione

Il certificato medico è un'attestazione scritta finalizzata a provare la verità di fatti pertinenti alle specifiche competenze sanitarie e rilevabili direttamente dal medico nell'esercizio della professione. I suoi contenuti sono soggetti a verifica in quanto possono essere costitutivi di diritti e benefici in ambito pubblico e privato e devono contenere gli elementi essenziali.
 
Nella compilazione di un certificato medico devono essere riportati i seguenti elementi essenziali:
- intestazione o timbro del medico certificante;
- generalità del paziente richiedente (nome, cognome, data di nascita, residenza o domicilio);
- oggetto della certificazione con eventuale diagnosi e prognosi di malattia;
- firma del medico certificante;- data e luogo di redazione del certificato.

Il certificato deve essere compilato nella forma con scrittura e termini comprensibili, senza correzioni e abrasioni che possano far sorgere il dubbio di successive alterazioni o contraffazioni dell'atto.

Il rilascio del certificato direttamente al paziente oggetto della certificazione rende implicita la sussistenza del consenso informato da parte del richiedente.
Il certificato può assumere una natura giuridica diversa a seconda dei suoi contenuti e del ruolo esercitato dal medico certificante, a cui conseguono diverse responsabilità in caso di illeciti correlati alle certificazioni.

I principali certificati di competenza del medico di famiglia sono:- certificato di malattia- certificato di malattia su modulo INPS- certificato di morte- certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica- certificato sulla capacità di intendere e volere- certificato per l'interruzione di gravidanza- certificato per trattamento sanitario obbligatorio- referto e rapporto all'autorità giudiziaria

Il medico di medicina generale nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, attualmente derivanti dal DPR n. 270\2000, è stato qualificato dalla giurisprudenza agli effetti della legge penale come pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.).Invece durante lo svolgimento di attività libero-professionale il medico è qualificabile come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) per il quale sono previste pene meno severe in caso di illeciti nella redazione del certificato medico.
 
Natura giuridica delle certificazioniLa natura giuridica del certificato del medico di famiglia può rientrare in una delle tre ipotesi:- atto pubblico redatto attraverso la certificazione obbligatoria - certificato amministrativo rilasciato nell'esercizio delle funzioni pubbliche - scrittura privata rilasciata in regime libero-professionale, durante il quale il medico non svolge funzioni pubbliche (art. 359 c.p.).

La distinzione tra atto pubblico (art. 2699 c.c.) e certificazione amministrativa è stata precisata dalla sentenza n. 257 del 3.7.1989 della Cassazione Penale sez. V ed è rilevante per la maggiore severità con cui vengono puniti gli illeciti nella redazione degli atti pubblici: nell'atto pubblico si attestano fatti compiuti dal medico con funzioni pubbliche o avvenuti in sua presenza, mentre nella certificazione il medico con funzioni pubbliche attesta fatti da lui rilevati o conosciuti in quanto derivanti da altri atti pubblici preesistenti.Va rilevato che sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto essenziale che il medico li rediga nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.).

Atti pubbliciSono atti pubblici che presuppongono l'avvenuta visita medica la prescrizione su ricettario regionale di accertamenti diagnostici (sentenza n. 412 del 14.1.1985 della Cassazione Penale, sez. V), il certificato di morte e dell'identificazione delle relative cause (sentenza n. 8496 del 17.10.1983 della Cassazione, sez. V Penale) e il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli (sentenza n. 9228 del 22.11.1979 e sentenza n. 1429 del 15.11.1984 della Cassazione, sez. V Penale) e il certificato di idoneità al porto d'armi (DM 28.41998 in GU n.143 del 22.6.1998).

Certificazioni amministrativeSono considerate certificazioni amministrative: la prescrizione di farmaci su ricettario regionale (sentenza n. 6752 del 7.6.1988 della Cassazione Penale Sez. Unite e sentenza n. 8051 del 1.6.1990 della Cassazione Penale, sez. IV), e le altre certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come, per esempio, i certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al D.M. Sanità 18.2.1992 per gli atleti non professionisti e di cui al D.M. Sanità 13.3.1995 per gli atleti professionisti. Va rilevato che i certificati di idoneità allo sport agonistico possono essere rilasciati solo da medici specialisti o accreditati, ai sensi del D.L. n. 633/1979 convertito in legge n. 33/1980.

Ugualmente, i certificati attestanti l'esonero all'uso delle cinture di sicurezza per controindicazione derivante da malattia possono essere rilasciati solo dai medici dipendenti o incaricati dell'ASS ai sensi della legge 4 agosto 1989 e non dai medici di medicina generale, salvo i casi certificanti lo stato di gravidanza o la statura inferiore a cm. 150.

Scritture privateSono considerate scritture private (art. 2702 c.c.) le certificazioni redatte dal medico in qualità di libero professionista, definito come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

Per esempio: - i certificati di assenza di controindicazioni per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. Sanità del 28.2.1983;- la proposta di ricovero coatto per pazienti psichiatrici di cui alla legge n. 180/1978 (sentenza n. 18341 del 2.12.1983 della Cassazione Penale, sez. V) indirizzata al Sindaco, redatta da medico libero-professionista;- i certificati per l'interruzione volontaria di gravidanza di cui alla legge n.194/78;- la constatazione di decesso;- i certificati di malattia per uso assicurativo privato.