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Il
certificato medico è un'attestazione scritta finalizzata a
provare la verità di fatti pertinenti alle specifiche
competenze sanitarie e rilevabili direttamente dal medico
nell'esercizio della professione. I suoi contenuti sono
soggetti a verifica in quanto possono essere costitutivi
di diritti e benefici in ambito pubblico e privato e
devono contenere gli elementi essenziali.
Nella compilazione di un certificato medico devono essere
riportati i seguenti elementi essenziali:
- intestazione o timbro del medico certificante;
- generalità del paziente richiedente (nome, cognome, data
di nascita, residenza o domicilio);
- oggetto della certificazione con eventuale diagnosi e
prognosi di malattia;
- firma del medico certificante;- data e luogo di
redazione del certificato.
Il certificato deve essere compilato nella forma con
scrittura e termini comprensibili, senza correzioni e
abrasioni che possano far sorgere il dubbio di successive
alterazioni o contraffazioni dell'atto.
Il rilascio del certificato direttamente al paziente
oggetto della certificazione rende implicita la
sussistenza del consenso informato da parte del
richiedente.
Il certificato può assumere una natura giuridica diversa a
seconda dei suoi contenuti e del ruolo esercitato dal
medico certificante, a cui conseguono diverse
responsabilità in caso di illeciti correlati alle
certificazioni.
I principali certificati di competenza del medico di
famiglia sono:- certificato di malattia- certificato di
malattia su modulo INPS- certificato di morte- certificato
di idoneità all'attività sportiva non agonistica-
certificato sulla capacità di intendere e volere-
certificato per l'interruzione di gravidanza- certificato
per trattamento sanitario obbligatorio- referto e rapporto
all'autorità giudiziaria
Il medico di medicina generale nell'esercizio delle sue
funzioni pubbliche, attualmente derivanti dal DPR n.
270\2000, è stato qualificato dalla giurisprudenza agli
effetti della legge penale come pubblico ufficiale (art.
357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358
c.p.).Invece durante lo svolgimento di attività
libero-professionale il medico è qualificabile come
esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359
c.p.) per il quale sono previste pene meno severe in caso
di illeciti nella redazione del certificato medico.
Natura giuridica delle certificazioniLa natura giuridica
del certificato del medico di famiglia può rientrare in
una delle tre ipotesi:- atto pubblico redatto attraverso
la certificazione obbligatoria - certificato
amministrativo rilasciato nell'esercizio delle funzioni
pubbliche - scrittura privata rilasciata in regime
libero-professionale, durante il quale il medico non
svolge funzioni pubbliche (art. 359 c.p.).
La distinzione tra atto pubblico (art. 2699 c.c.) e
certificazione amministrativa è stata precisata dalla
sentenza n. 257 del 3.7.1989 della Cassazione Penale sez.
V ed è rilevante per la maggiore severità con cui vengono
puniti gli illeciti nella redazione degli atti pubblici:
nell'atto pubblico si attestano fatti compiuti dal medico
con funzioni pubbliche o avvenuti in sua presenza, mentre
nella certificazione il medico con funzioni pubbliche
attesta fatti da lui rilevati o conosciuti in quanto
derivanti da altri atti pubblici preesistenti.Va rilevato
che sia l'atto pubblico che la certificazione
amministrativa si fondano sul presupposto essenziale che
il medico li rediga nell'esercizio delle funzioni di
pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o incaricato di
pubblico servizio (art. 358 c.p.).
Atti pubbliciSono atti pubblici che presuppongono
l'avvenuta visita medica la prescrizione su ricettario
regionale di accertamenti diagnostici (sentenza n. 412 del
14.1.1985 della Cassazione Penale, sez. V), il certificato
di morte e dell'identificazione delle relative cause
(sentenza n. 8496 del 17.10.1983 della Cassazione, sez. V
Penale) e il certificato di idoneità alla guida di
autoveicoli (sentenza n. 9228 del 22.11.1979 e sentenza n.
1429 del 15.11.1984 della Cassazione, sez. V Penale) e il
certificato di idoneità al porto d'armi (DM 28.41998 in GU
n.143 del 22.6.1998).
Certificazioni amministrativeSono considerate
certificazioni amministrative: la prescrizione di farmaci
su ricettario regionale (sentenza n. 6752 del 7.6.1988
della Cassazione Penale Sez. Unite e sentenza n. 8051 del
1.6.1990 della Cassazione Penale, sez. IV), e le altre
certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio come, per esempio, i
certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica
di cui al D.M. Sanità 18.2.1992 per gli atleti non
professionisti e di cui al D.M. Sanità 13.3.1995 per gli
atleti professionisti. Va rilevato che i certificati di
idoneità allo sport agonistico possono essere rilasciati
solo da medici specialisti o accreditati, ai sensi del
D.L. n. 633/1979 convertito in legge n. 33/1980.
Ugualmente, i certificati attestanti l'esonero all'uso
delle cinture di sicurezza per controindicazione derivante
da malattia possono essere rilasciati solo dai medici
dipendenti o incaricati dell'ASS ai sensi della legge 4
agosto 1989 e non dai medici di medicina generale, salvo i
casi certificanti lo stato di gravidanza o la statura
inferiore a cm. 150.
Scritture privateSono considerate scritture private (art.
2702 c.c.) le certificazioni redatte dal medico in qualità
di libero professionista, definito come esercente un
servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).
Per esempio: - i certificati di assenza di
controindicazioni per l'esercizio dell'attività sportiva
non agonistica ai sensi del D.M. Sanità del 28.2.1983;- la
proposta di ricovero coatto per pazienti psichiatrici di
cui alla legge n. 180/1978 (sentenza n. 18341 del
2.12.1983 della Cassazione Penale, sez. V) indirizzata al
Sindaco, redatta da medico libero-professionista;- i
certificati per l'interruzione volontaria di gravidanza di
cui alla legge n.194/78;- la constatazione di decesso;- i
certificati di malattia per uso assicurativo privato.
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